Ha funzioni amministrative unicamente nelle materie che sono ad esso rimesse dalla legge, tra cui segnaliamo:
- approvazione dello statuto e dei regolamenti;
- approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi;
- adozione di tutti gli atti di programmazione, a partire dalla relazione previsionale e programmatica;
- adozione del Piano Regolatore Generale;
- convenzioni con altri Comuni;
- istituzione e disciplina degli organi di decentramento e partecipazione;
- gestione dei servizi pubblici;
- istituzione e ordinamento dei tributi; contrazione dei mutui;
- spese pluriennali; acquisti e alienazioni immobiliari.
Il Consiglio comunale può votare, a maggioranza qualificata, una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, il che determina automaticamente lo scioglimento del consiglio, la nomina di un commissario in sostituzione del Sindaco e l'avvio dell'indizione di nuove elezioni.
Il consiglio è parimenti sciolto, e in tali casi decade anche il Sindaco, in caso di dimissioni contestuali e finalizzate della maggioranza dei consiglieri, per mancata approvazione del bilancio preventivo, per l'impossibilità di funzionare a seguito di dimissioni, per gravi e ripetute violazioni di legge, per gravi ragioni di ordine e sicurezza pubblica e per il sospetto di infiltrazioni mafiose.
VISTO il verbale dell'Adunanza dei Presidenti di sezione, nella parte relativa alla proclamazione degli eletti nelle elezioni amministrative del 25-26 ottobre 2020