Entro il 20 GIUGNO 2026 e comunque entro il 1° Giugno di ogni anno, è fatto obbligo:
1. ai proprietari, possessori o conduttori di edifici nel centro abitato di provvedere alla
pulizia e al decoroso mantenimento degli stessi, con particolare riferimento al taglio ed estirpazione delle erbacce, delle sterpaglie e dei rovi presenti in facciate, cortili e
giardini;
2. ai proprietari, possessori o conduttori di aree all’interno del centro abitato e ai proprietari dei terreni limitrofi ad esso, di provvedere alla costante pulizia da erbacce,
sterpaglie, rovi e rifiuti, eliminando tutto ciò che possa costituire esca per incendi o habitat per animali nocivi;
3. ai proprietari, possessori e/o conduttori di terreni di qualsiasi destinazione d’uso, nonché ai proprietari e conduttori di aziende agricole confinanti con strade pubbliche o di uso pubblico, di ripulire le aree limitrofe da erbacce, sterpaglie, fieno, rovi,
materiale secco e rifiuti di qualsiasi natura;
4. di provvedere alla pulizia dei fossi laterali e delle cunette, mantenendoli liberi da vegetazione e materiali che possano ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche;
5. di tagliare rami e siepi che sporgano oltre il confine della proprietà, in modo da non ostacolare la circolazione stradale, il passaggio pedonale e la visibilità della segnaletica.
I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia dovranno essere immediatamente rimossi e conferiti agli impianti autorizzati di recupero o smaltimento.
Le prescrizioni antincendio restano in vigore per tutto il periodo in cui sussiste il rischio elevato di incendio boschivo, attualmente individuato dal 1° giugno 2026 al 31 ottobre 2026,
salvo diverse disposizioni regionali.
Gli interventi sopra indicati dovranno essere ripetuti ogni qualvolta necessario, al fine di garantire il costante mantenimento delle condizioni di sicurezza, igiene e decoro.
Si allega Ordinanza Completa